da Alessio Bruno Bedini » sabato 18 aprile 2020, 13:59
Magda de Pinto, La riforma della Carta Costituzionale e del Codice del Sovrano Militare Ordine di Malta, in Odegitria, XVII (2010), p. 171-218 ha scritto:È sempre il Gran Maestro de Mojana, infine, a definire il carattere "nobiliare" dell'Ordine e a renderlo comprensibile nella moderna mentalità: «nobiltà, nel senso tradizionale del termine, è il pubblico riconoscimento che si attesta a chi si è distinto per particolari virtù generosamente spese per alti ideali»23. Questo carattere, che completa la natura della "Tradizione Melitense", compare nel Capitolo Generale di Margat del 1204-1206, occasione in cui il Gran Maestro Alfonso di Portogallo avviò il reclutamento degli Ospedalieri nel ceto nobile. Di fatto, il documento più antico che menziona il carattere nobiliare dell'Ordine risale al Capitolo generale di San Giovanni d'Acri del 1262, non essendovi fino a tal momento altre prove che dimostrino la presenza di un divieto d'ingresso in esso a soggetti di nascita non gentilizia24. Grazie a tale risoluzione prende avvio la legislazione araldica sui requisiti nobiliari e l'Ordine diviene un sodalizio quasi esclusivamente nobiliare, i cui posti di governo e di maggior prestigio sono prerogative dei membri aristocratici. Soltanto in seguito alla Rivoluzione Francese e al conseguente indebolimento dell'aristocrazia, l'antico criterio della nobiltà di sangue venne affiancato dal più moderno principio della nobiltà per Grazia Magistrale, in virtù del quale anche le persone non nobili per natali, ma meritevoli di onore per aver partecipato direttamente alle attività dell'Ordine, potevano a pieno titolo e diritto essere ammessi all'Istituzione anche se solo nella classe di merito25.
Oggi l'appartenenza al ceto nobile non è più titolo esclusivo per l'ammissione all'Ordine. L'attuale Carta Costituzionale infatti, pur non disconoscendo l'antico criterio della nobiltà di sangue, nel disciplinare i requisiti comuni necessari all'ammissione dei membri del terzo ceto, sancisce all'art.108, § 2, che «La presentazione delle prove nobiliari non costituisce, di per sé, diritto all'ammissione nell'Ordine». L'accesso all'Istituzione è subordinata alla valutazione della "personale nobiltà" dell'aspirante candidato. Egli sopperisce alle "mancate origini nobiliari" con vita cristiana esemplare, in virtù morali e benemerenze verso il prossimo e verso l'Ordine26.
22 Cit. in SCARABELLI, Linee di spiritualità, p. 33-34.
23 Ibidem, p. 36.
24 ILARI, p. 39. Sull'argomento si veda anche A. PEZZANA, L'Ordine di Malta come comunità
umana, «Responsabilità e Dialogo», 1971, n. 4, p. 32-33.
25 GNAVI, p. 403.
26 Codice del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di
Rodi, detto di Malta 1997, art. 113
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